AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1. Fino al (( 31 dicembre 1994, anche nel caso )) di  procedura  di
mobilita'  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su  richiesta
dell'impresa  a  seguito  di accordo collettivo nell'ambito del quale
sia stato definito un programma di misure idonee  a  fronteggiare  le
eccedenze  di  personale,  puo'  disporre la proroga, in relazione al
numero dei lavoratori interessati, del trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  di  durata  non  superiore  a dodici mesi in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 (a).
(( 1-bis.  Il  trattamento  di  proroga  di  cui al comma 1 trova  ))
(( applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e'  ))
(( applicato il trattamento straordinario di integrazione          ))
(( salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 ))
(( luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni    (a),         ))
(( nonche' dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge   ))
(( 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 19 luglio 1993, n. 236 (b).                               ))
  2.   I   periodi   di   durata  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, (( commi 5
e 6, )) del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (b), sono prorogati
di  dodici  mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6  e  7,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223  (a), e all'articolo 6, comma 10, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (b).
  3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso.  Dell'avvenuta
concessione il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  da'
immediata comunicazione al CIPI.
 
             (a)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il  testo  delle  disposizioni  della  legge  n.
          223/1991   (Norme   in   materia   di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del  lavoro)  alle
          quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione salariale), commi 3, 5 e 9.- 1.-2. (Omissis).
              3.   La   durata  dei  programmi  di  ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore  a  due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale ha facolta' di concedere  due  proroghe,
          ciascuna  di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
          tra i predetti programmi  che  presentino  una  particolare
          complessita'  in ragione delle caratteristiche tecniche dei
          processi produttivi dell'azienda, ovvero in  ragione  della
          rilevanza   delle   conseguenze   occupazionali  che  detti
          programmi  comportano  con  riferimento   alle   dimensioni
          dell'impresa  ed  alla  sua  articolazione  sul  territorio
          (comma cosi' sostituito dall'art. 1, comma 4, del  D.L.  18
          gennaio  1994,  n.  40,  in  corso di conversione in legge,
          n.d.r.).
             4. (Omissis).
             5. La durata del programma per crisi aziendale non  puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima  causale  non  puo'  essere disposta prima che sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione.
             6.-8. (Omissis).
             9.  Per  ciascuna  unita'   produttiva   i   trattamenti
          straordinari  di  integrazione  salariale non possono avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio  indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali  sono  stati  concessi  ivi  compresa quella prevista
          dall'art. 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento    ordinario   concessi   per   contrazioni   o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni  temporanee  di mercato. Il predetto limite puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'art.  3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-
          legge  30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3".
             "Art.   3   (Intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale e procedure concorsuali), commi 1 e 2.  -  1.  Il
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
          concesso, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  ai  lavoratori delle imprese soggette
          alla   disciplina    dell'intervento    straordinario    di
          integrazione   salariale,  nei  casi  di  dichiarazione  di
          fallimento,  di  omologazione  del  concordato   preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,  di emanazione del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di    sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria,
          qualora  la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta  o  sia  cessata. Il trattamento viene concesso su
          domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per
          un periodo non superiore a dodici mesi.
             2. Entro il termine di scadenza del periodo  di  cui  al
          comma   1,   quando   sussistano   fondate  prospettive  di
          continuazione o riprese dell'attivita' e  di  salvaguardia,
          anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite la
          cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue  parti,
          per  il trattamento straordinario di integrazione salariale
          puo'  essere  prorogato,  su  domanda  del  curatore,   del
          liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte
          del  CIPI,  per  un  ulteriore  periodo non superiore a sei
          mesi. La domanda deve essere corredata  da  una  relazione,
          approvata   dal   giudice  delegato  o  dall'autorita'  che
          esercita  il  controllo  sulle  prospettive   di   cessione
          dell'azienda  o  di sue parti e sui riflessi della cessione
          sull'occupazione aziendale".
            "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').  -
          1.     L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter-
          native, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai
          sensi del presente articolo.
             2.  Le  imprese  che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
             3.  La  comunicazione  di  cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali  del  personale  eccedente;  dei   tempi   di
          attuazione  del  programma  di  mobilita';  delle eventuali
          misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul  pi-
          ano  sociale  della attuazione del programma medesimo. Alla
          comunicazione  va  allegata  copia   dalla   ricevuta   del
          versamento  all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma
          di  cui  all'art.  5,  comma  4,  di  una  somma  pari   al
          trattamento   massimo  mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti.
             4.  Copia  della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
             5. Entro sette giorni dalla data del  ricevimento  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del tempo di lavoro.
             6. La procedura di cui al comma 5 deve  essere  esaurita
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
             7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,   il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore  esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
          ricevimento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro  e
          della  massima occupazione della comunicazione dell'impresa
          prevista al comma 6.
             8. Qualora il numero dei  lavoratori  interessati  dalla
          procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
             9. Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura  di  cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri  eccedenti,  comunicando  per iscritto a ciascuno di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Contestualmente,   l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
             10. Nel caso in cui l'impresa  rinunci  a  collocare  in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recpuero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i  contributi  dovuti  all'INPS  da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'.
             11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro-
          cedure  di  cui  al  presente  articolo,  che  prevedano il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma dell'art. 2103 del codice civile la loro assegnazione
          a mansioni diverse da quelle svolte.
             12. Le comunicazioni di cui al comma  9  sono  prive  di
          efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
             13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di   cassa
          integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda.
             14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso
          di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili
          e  nelle  attivita'  stagionali  o saltuarie, nonche' per i
          lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato.
             15.   Nei   casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero in piu' regioni la competenza a promuovere l'accordo
          di cui al  comma  7  spetta  rispettivamente  al  direttore
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
          comunicazioni previste dal comma 4.
             16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25  della  legge  12
          agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'   il   decreto-legge  13  dicembre  1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36".
             "Art.  7 (Indennita' di mobilita'), commi 6 e 7. - 1.-5.
          (Omissis).
             6. Nelle aree di cui  al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre 1992, che, al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7. Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992,
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per  l'invalidita' la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative  della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
             Per   il   testo  delle  disposizioni  sopra  richiamate
          consultare il testo della legge n. 223/1991, pubblicata nel
          suppl. ord. alla (( Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
          n. 175 del 27 luglio 1991.
             (b)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 148/1993,
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) alle quali
          il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 6 (Misure per la tutela del reddito), comma 10.  -
          1.-9. (Omissis).
             10.  Il  termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.
          7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'
          prorogato   al  31  dicembre  1993  (termine  ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art.  5,  comma  4,  del
          D.L.  18  gennaio  1994,  n. 40, in corso di conversione in
          legge; v. anche i commi 5 e 6 del medesimo art. 5, n.d.r.),
          ferma restando per i commi 6 e 7  l'applicazione  dell'art.
          37  della  legge  9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si
          applicano, dalla data dell'11  marzo  1993  e  sino  al  31
          dicembre  1993,  ai  lavoratori  collocati  in mobilita' da
          imprese  appartenenti  ai  settori  della  chimica,   della
          siderurgia,  dell'industria  della  difesa e dell'industria
          minero-metallurgica non  ferrosa,  nonche'  nelle  aree  di
          declino   industriale   individuate   dalla  CEE  ai  sensi
          dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88".
             "Art.  7  (Norme  in  materia  di   cassa   integrazione
          guadagni), commi 5 e 10-ter. - 1.-4. (Omissis).
             5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'art. 1, comma
          5,  secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
          CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi
          di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994,  una
          proroga  del  programma  per la medesima causale, di durata
          non superiore a sei mesi, per i casi in cui il  numero  dei
          lavoratori  interessati  sia pari o inferiore a 100, ove si
          riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di  ordine
          temporale  nella  realizzazione  del  programma di gestione
          della crisi, oppure vengano riscontrate  difficolta'  anche
          esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda.
             6.-10-bis. (Omissis).
              10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in
          base  al  decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,  n.  95  (v.
          nota  (c)  all'art.   2, n.d.r.), la durata dell'intervento
          della cassa integrazione  straordinaria  e'  equiparata  al
          termine previsto per l'attivita' del commissario".
             "Art.  8 (Norme in materia di licenziamenti collettivi),
          commi 5 e 6. - 1.-4. (Omissis).
             5. Sino al 31 dicembre  1993,  nel  caso  di  cessazione
          dell'attivita'  di  unita' produttive con oltre cinquecento
          dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso  le
          unita' produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi
          di  imprese,  da  parte  di imprese rientranti nel campo di
          applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
          di integrazione salariale, il trattamento straordinario  di
          integrazione    salariale   e'   concesso,   su   richiesta
          dell'impresa interessata,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  per  un  periodo non
          superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di  durata
          complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1,
          comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
             6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5,
          gli  effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita'
          dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del
          periodo di durata del  trattamento  di  cassa  integrazione
          guadagni  straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi
          viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta  dal
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale ai sensi
          del comma 4 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
          La sospensione dei lavoratori, in funzione  delle  esigenze
          tecniche  produttive  ed  organizzative,  e' disposta senza
          meccanismi di rotazione".
             Per   il   testo   delle   disposizioni  soprarichiamate
          consultare il testo del D.L. n. 148/1993, coordinato con la
          legge di  conversione,  pubblicato  nel  suppl.  ord.  alla
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto
          1993.